La Corte costituzionale fornisce un ulteriore crepa al Jobs Act. Con la sentenza numero 22 del 2024 ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, riguardo al termine “espressamente“, permettendo così il reintegro nel posto di lavoro dei lavoratori licenziati ed eliminando così i limiti sui nuovi assunti (col contratto a tutele crescenti introdotto dallo stesso decreto). Il Jobs Act distingueva tra licenziamenti per motivi economici (che escludono tassativamente la reintegra), e licenziamenti nulli, per i quali invece si può imporre il rientro del dipendente. Ebbene per la Consulta il Jobs Act «non prevedeva – e non consentiva quindi – la distinzione tra nullità espresse e nullità non espresse, ma contemplava una distinzione
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