La Cassazione lo ribadisce: “Frocio era ed è un insulto”

Confermata la condanna della trans che su Internet diffamò un consigliere comunale leghista dell’hinterland milanese.
Cambia la cultura. Si evolvono i costumi. Epiteti e aggettivi che una volta era considerati offensivi entrano nel lessico quotidiano, neutri. La Cassazione però non cambia rotta, non per frocio e schifoso. Secondo i giudici della suprema corte, chiamati a pronunciarsi su una caso concreto, “sono espressioni che costituiscono una chiara lesione dell’identità personale” e rappresentano un “veicolo di avvilimento”. Il principio è stato ribadito dalla sentenza 19359 della V sezione penale, pubblicata il 17 maggio 2021. Usare questi termini espone alla possibilità di essere denunciati e perseguiti per diffamazione.

Il caso milanese: la trans e un consigliere comunale

La vicenda arrivata all’attenzione dei supremi giudici coinvolge Efe Bal (transessuale impegnata da anni per la regolarizzazione della prostituzione) e un presunto cliente (un esponente della Lega, allora consigliere comunale del carroccio nell’hinterland milanese). Nell’estate 2015 la trans aveva raccontato su Facebook di aver avuto un rapporto sessuale a pagamento con l’uomo politico e lo aveva apostrofato come frocio e schifoso. Il consigliere comunale, negando tutto, l’aveva querelata per diffamazione.

Condanna in primo grado e in appello: multa e risarcimento

La transessuale è  stata processata e condannata, in primo grado e in appello, ad una pena pecuniaria: “duemila euro di multa per il reato più diecimila euro di risarcimento, contro i cinquantamila richiesti”, come conferma l’avvocato difensore, Marco De Giorgio.

Lesioni all’identità personale e avvilimento

La trans ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza punitiva. Le espressioni indirizzate al cliente,  è stato il perno delle tesi difensive, avrebbero perso per “l’evoluzione della coscienza sociale, il carattere dispregiativo ad esse attribuito” dai giudici dei processi di primo e secondo grado. Per gli “ermellini”, al contrario, gli aggettivi “costituiscono, oltre che chiara lesione dell’identità personale, veicolo di avvilimento dell’altrui personalità e tali sono percepite dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana”.

Le argomentazioni dei giudici di Cassazione

Lo dimostrano, sempre secondo i supremi giudici, “le liti furibonde innescate – in ogni dove – dall’attribuzione delle qualità sottese alle espressioni di cui si discute e il fatto che, nella prassi, molti ricorrono – per recare offesa alla persona – proprio ai termini utilizzati dall’imputato”. L’uso di una bacheca Facebook, inoltre, rende aggravata la diffamazione, perché le offese fatte via social “sono potenzialmente capaci di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone”.

 Ricorso respinto, condanna confermata

Il ricorso della trans è stato respinto e, oltre alla conferma della condanna, le sono state addebitate le spese processuali e tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. “La controparte era disposta a ritirare la querela in cambio di duemila euro da devolvere in beneficenza. Bal non  ha accettato. Non ha pagato e non pagherà la pena pecuniaria e il risarcimento – dice l’avvocato De Giorgio, il difensore – .Rimane convinta di avere ragione. Resta convinta che frocio non è un insulto, che lei è libera di esprimere le proprie considerazioni. E per sostenere fino in fondo le sue idee sarebbe disposta anche a finire in galera. Se il ddl Zan fosse stato legge – continua il legale – sotto accusa per omofobia sarebbe finito lui, l’ex consigliere comunale leghista: in interviste e post ha fatto dichiarazioni pesantissime contro i gay”.

Il plauso del rappresentante di Arcigay

L’avvocato Salvatore Simioli, responsabile del settore giuridico di Arcigay, commenta positivamente la sentenza, al di là delle persone coinvolte. “ll pronunciamento della Cassazione è in linea con le decisioni e le motivazioni precedenti. Il termine frocio era e resta offensivo e dispregiativo. Diverso è il discorso per gay e omosessuale. Sono entrate nell’uso quotidiano e neutro, perdendo la connotazione di insulto. Certo, anche queste parole poi possono ferire e avere una portata offensiva e lesiva. L’elemento che fa la differenza è l’intento diffamatorio, indipendentemente dall’orientamento sessuale della persona etichettata, questione che non ha rilevanza nemmeno nella decisione più recente”.

Quindici anni di ricorsi e sentenze

Già nel 2006 la Cassazione, ad esempio, aveva ravvisato nel termine frocio “un chiaro intento di derisione e di scherno espresso in forma graffiante”.  Nel 2016 aveva accolto il ricorso contro la condanna per diffamazione di un uomo  accusato di aver  etichettato un conoscente come “omosessuale”: nell’evoluzione del linguaggio comune, si sosteneva l’espressione ha perso qualsiasi carattere lesivo della reputazione di una persona e l’intrinseco significato non può costituire un insulto. Nel 2010, altro esempio ancora, gli “ermellini” avevano condannato per ingiuria un ragazzo che in una lettera aveva scritto la parola gay, con “una connotazione offensiva in ragione del suo chiaro intento denigratorio”.
Fonte: La Repubblica.it

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.