Whistleblowing: cos’è e com’è cambiata la normativa italiana

Whistleblowing” è un termine inglese utilizzato per designare la prassi di “segnalare un illecito di interesse generale nell’ambito del contesto lavorativo“, come riportato dal sito dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione). Per consuetudine, invece, chi materialmente effettua la segnalazione viene detto “whistleblower” ovvero, più o meno, “colui che soffia nel fischietto”. L’origine della terminologia è incerta ma le due parole vengono utilizzate almeno a partire dalla fine degli anni Cinquanta e oggi fanno parte del gergo normativo, incluso quello italiano. A tal riguardo, proprio quest’anno è stata aggiornata la disciplina di riferimento, per effetto dell’approvazione del decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 che recepisce la Direttiva UE n. 1937 del 2019 per la protezione degli informatori (whistleblower).

La normativa italiana

Con l’introduzione della cosiddetta ‘Legge Severino’ nel 2012, l’ordinamento giuridico italiano è stato tra i primi a circoscrivere la figura del soggetto informatore, introducendo parziali forme di tutela. Per effetto del recente aggiornamento normativo, vengono introdotte una serie di novità, tra i quali una serie di obblighi da parte dei soggetti pubblici e privati. Nello specifico, è disposto l’obbligo di approntare appositi canali di segnalazione per i whistleblower per enti e aziende private che, nel corso dell’ultimo anno:

  • hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • operano in settori specifici come, ad esempio, prodotti finanziari, antiriciclaggio, tutela ambientale e sicurezza dei trasporti.

Il numero di dipendenti impiegati durante l’anno precedente viene desunto per mezzo della visura camerale; si tratta di una procedura di consultazione, per mezzo della quale è possibile ricavare dal Registro delle Imprese (tenuto dalla Camera di Commercio) le informazioni salienti relative ad un soggetto che svolge attività d’impresa in Italia. La visura camerale può essere richiesta, da chiunque abbia bisogno o necessità, per mezzo del servizio telematico messo a disposizione dal portale istituzionale del Registro delle Imprese o, in alternativa, mediante un portale specializzato come Ivisura.it.

Il decreto di cui sopra, come riportato dal sito ufficiale dell’ANAC, si applica anche ai soggetti del settore pubblico (amministrazioni centrali e locali), inclusi “i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house“.

Contenuto e modalità della segnalazione

Un whistleblower può, attraverso i canali disponibili e individuati per legge, segnalare “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato“; nello specifico, gli illeciti che possono essere oggetto di segnalazione sono:

  • illeciti di natura contabile, amministrativa o rilevanti dal punto di vista civile e penale;
  • condotte illecite o che violano il modello organizzativo e gestionale dell’impresa;
  • illeciti che costituiscono una violazione delle norme europee;
  • comportamenti che danneggiano gli interessi finanziari dell’UE o il mercato interno.

La segnalazione può essere inoltrata utilizzando i canali disponibili, ovvero:

  • quello interno all’ente e previsto dalla normativa in vigore;
  • quello esterno, ossia l’apposito tool disponibile sul sito ufficiale dell’ANAC;
  • quello pubblico, ossia trasmettendo le informazioni in proprio possesso ai mezzi di comunicazione o alla stampa;
  • quello giudiziario, tramite denuncia all’autorità contabile o giudiziaria competente.

La scelta del canale di segnalazione non è libera, ma è vincolata ad alcune condizioni. È possibile inoltrare le informazioni all’ANAC solo quando “non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna” oppure questi risulta non attivo o non conforme alle prescrizioni di legge. Inoltre, è prevista la possibilità di rivolgersi all’ANAC anche quando è stata già effettuata una segnalazione interna e questa non ha avuto riscontro oppure il whistleblower ha fondati motivi per ritenere che una procedura interna non avrà seguito o potrebbe esporlo a possibili ritorsioni.

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