A casa alle 22: restrizione illegittima e incostituzionale

Il coprifuoco istituito da Giuseppe Conte nell’autunno 2020 (e confermato ora da Mario Draghi, a quanto pare almeno fino a giugno) è completamente illegale, essendo incostituzionale.
Solo un giudice, infatti, può disporre la limitazione della libertà (per il singolo cittadino); in via temporanea, un governo potrebbe impedire la circolazione in una determinata area, ma non certo su tutto il territorio nazionale.
Le disposizioni emanate dai governi Conte e Draghi, infatti – sottolineano svariati giuristi – non hanno forza di legge, e quindi non possono prevalere sul dettato costituzionale (che il coprifuoco lo ammette solo in caso di guerra).
Tutto è cominciato la sera del 3 novembre 2020, quando è stato firmato il quarto Dpcm della “seconda ondata” di coronavirus. Il decreto ministeriale, in vigore dal 6 novembre 2020, ha introdotto in Italia un coprifuoco su tutto il territorio nazionale dalle ore 22 alle 5 del mattino successivo, con spostamenti consentiti in questa fascia oraria soltanto per esigenze lavorative o comprovati motivi di salute e necessità.
Per i trasgressori, la pena è una multa da 400 a 1.000 euro. Il divieto è trasversale e prevale sulla libertà di recarsi nel luogo di abitazione. Le uniche ipotesi in cui si può uscire nelle ore del coprifuoco sono quelle previste dall’autocertificazione: motivi di salute, comprovate esigenze lavorative e casi di necessità e urgenza. Tra questi non c’è il rientro a casa propria, a meno che non vi siano ragioni che non consentano di intraprendere il viaggio nella fascia oraria non soggetta a divieto: lo spostamento dopo le 22 o prima delle 5 del mattino per raggiungere il domicilio o la residenza è consentito soltanto se è concretamente impossibile viaggiare in un’altra fascia oraria. In altre parole, si può violare il coprifuoco per tornare a casa solo se è estremamente complesso partire quando è consentito. La deroga – come impone il governo – va indicata nel modulo di autocertificazione. E in caso di falsa dichiarazione si rischia il carcere: da 1 a 6 anni di detenzione.
Nel nostro ordinamento giuridico, però, l’obbligo di permanenza domiciliare è una sanzione di tipo penale: e può disporla solo il giudice, con atto motivato e relativo a una singola persona. Pertanto, è incostituzionale disporre un coprifuoco attraverso un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che è un atto solo amministrativo e quindi gerarchicamente inferiore alla legge (e lo sarebbe anche se fosse disposto con un atto avente forza di legge).
Recita la Costituzione italiana, all’articolo 16:
«Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche».
Non esistono deroghe ai principi costituzionali, se non in caso di guerra. E la stessa emanazione dello stato d’emergenza non è legittima, perché il governo non ha ricevuto neppure una legge-delega dal Parlamento, che gli conferisca i poteri necessari per incidere su diritti costituzionalmente garantiti.
Il governo sta quindi agendo in modo coercitivo e arbitrario, appellandosi al decreto legislativo n. 1 del 2018, che però si occupa dell’organizzazione materiale e logistica per far fronte a emergenze calamitose, come il terremoto, e non conferisce in nessun modo allo Stato poteri pieni sui cittadini.
Lo Stato, quindi, non potrebbe assolutamente limitare la libertà personale dei cittadini: per ragioni di carattere sanitario e di sicurezza, si può infatti limitare la libertà di circolazione, ma di certo non annullarla.
Lo confermerebbe la stessa Corte Costituzionale: secondo lo spirito della sentenza numero 68 emanata nel 1964, richiamata in una recente sentenza giudiziaria a Macerata (dove un giudice di pace ha bocciato una sanzione comminata per la violazione del coprifuoco, la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, ma non potrebbe mai comportare un obbligo di permanenza domiciliare.
Le disposizioni emesse da Conte (e confermate da Draghi, fino a data da destinarsi, nonostante la presenza nell’esecutivo di Marta Cartabia, già presidente della Corte Costituzionale) sono dunque interamente insostenibili, illegittime e impugnabili presso qualsiasi sede giudiziaria italiana.
Fonte: Libre Idee.org

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