La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma regionale della Lombardia in materia di individuazione dei valichi montani preclusi alla caccia, soprattutto per la tutela della fauna migratrice
Alan, il cane dal muso storto
Non è ammissibile restringere a una sola parte del territorio regionale l’individuazione di tutti i valichi montani che vanno protetti dall’attività venatoria, a prescindere dall’area geografica. Per questo i giudici della Consulta, chiamati ad esprimersi dal TAR a seguito del ricorso della LAC-Lega Abolizione Caccia, dichiarano che la Regione Lombardia ha violato gli standard minimi di tutela ambientale laddove ha previsto che solo i valichi montani ricadenti nella zona di maggior tutela delle Alpi debbano essere preclusi alla caccia.
Secondo la sentenza appena pronunciata, invece, non si può restringere ad una sola parte del territorio regionale l’individuazione di tutti i valichi montani che vanno protetti dall’attività venatoria, a prescindere dall’area geografica.
Inoltre la Corte Costituzionale ha stabilito che la superficie dei valichi montani (per un raggio di 1.000 metri) dagli stessi non è assoggettata alla percentuale massima di territorio agro-silvo-pastorale da precludere alla caccia, in


