In moltissimi casi di femminicidio, per i minori rimasti orfani al trauma della perdita della madre e dell’allontanamento del padre, se è lui l’autore del delitto, se ne aggiungono molti altri. Fra questi l’allontanamento anche dagli altri familiari. Ora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183, ha stabilito che l’attuale disciplina dell’adozione piena non impedisce al giudice di prevedere, nel preminente interesse del minore, che vengano mantenute talune relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine.
La Corte ha chiarito che il riferimento nella disposizione alla cessazione dei rapporti con i componenti della famiglia d’origine riguarda sempre i legami giuridico-formali di parentela. Si perde il cognome della famiglia d’origine, per fare un esempio. Così non è per le relazioni di natura socio-affettiva perché non si può ritenere, in termini assoluti, che la loro cessazione realizzi in ogni caso l’interesse del minore. Il giudice ha facoltà di far mantenere «significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine».
Per gli orfani


