Sanitari ucraini e sanitari italiani: Ucdl chiede chiarimenti

Una crisi del sistema sanitario, messo a dura prova dalla pandemia, ha necessità di un supporto, ecco che una guerra può diventare utile per arruolare nuovo personale.
Ma è tutto conforme alle nostre leggi? Viene fatto tutto con la massima trasparenza e tutelando il nostro personale sanitario?
Ucdl ha ritenuto opportuno porre dei quesiti a cui si esigono delle risposte chiare ed immediate.


Richiesta urgente chiarimenti con riferimento alle deroghe temporanee alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini indicate nel Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, art. 34, pubblicato in GU in data 22 marzo 2022.
Richiesta chiarimenti reintegro sanitari guariti. Richiesta chiarimenti reintegro sanitari sospesi e proroga obbligo vaccinale in assenza di studi scientifici su efficacia 4^ e 5^ dose sulle varianti.
Richiesta chiarimenti a delegazione sanitari, in data 29 marzo 2022, ore 11, presso Ministero della Salute.
L’unione politica UCDL, in persona del Presidente Avv. Erich Grimaldi, con la presente, significa quanto segue.
Il Consiglio dei Ministri, con comunicato stampa n. 68 del 18 marzo 2022, con riferimento alla crisi in Ucraina e al contrasto agli effetti economici e umanitari, al punto 5, così stabiliva:
“Deroga temporanea alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini. Sino al 4 marzo 2023 è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale – presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private – una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione europea”.
In data odierna, poi, veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, che all’art. 34, così stabiliva: “Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.”
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UCDL, pur comprendendo l’opportuno spirito di accoglienza umanitaria, posto alla base di tale deroga temporanea, ritiene necessario porre i seguenti quesiti:
– i sanitari Ucraini andrebbero a sostituire i sanitari italiani sospesi, in quanto non vaccinati e addirittura i sanitari guariti e non reintegrati?
– i sanitari Ucraini dovranno essere vaccinati per lavorare all’interno delle nostre strutture ospedaliere o dovranno essere sottoposti a tampone molecolare costante?
– i sanitari Ucraini, laddove vaccinati con uno dei vaccini non riconosciuti in Italia o guariti dalla malattia, potranno lavorare o verranno obbligati ad ulteriore vaccinazione?
– il Governo intende annullare, con un provvedimento ad hoc, i requisiti per svolgere, sul territorio nazionale, la professione di medico e/o infermiere, riconoscendo, senza alcuna istruttoria, ai fini dell’esercizio temporaneo in deroga, le abilitazioni, le lauree ed eventuali attestati ottenuti sul territorio ucraino o altrove?
– i Direttori Sanitari, che dovranno assumere il predetto personale straniero, alle condizioni sopra indicate, lo farebbero contra legem?
– i Direttori Sanitari, quindi, senza nulla togliere alla preparazione dei sanitari ucraini, collocherebbero nelle strutture ospedaliere e, forse, nelle sale operatorie, medici e infermieri, di cui non si conoscono le competenze e i percorsi di abilitazione professionale, che non parlano italiano e che non potranno, quindi, interloquire con colleghi e malati?
– quale sarebbe la copertura finanziaria prevista?
– cosa accadrà quando alcuni dei medici e dei sanitari italiani, sospesi e sostituiti, dovessero tornare a lavorare perché nelle more vaccinati e/o guariti?
– perché il Governo ha esteso l’obbligo vaccinale per i sanitari al 31 dicembre 2022, in assenza di studi scientifici sull’eventuale efficacia della quarta o quinta dose sulle varianti e nonostante la circostanza che anche i vaccinati possono contagiarsi e contagiare i malati?
– perché il Governo, in assenza di studi scientifici sull’eventuale efficacia della quarta o quinta dose sulle varianti, non ha stabilito che tutti i sanitari, vaccinati e non, debbano effettuare un tampone molecolare giornaliero o ogni 48h, per controllare il contagio?
– perché il Governo, in assenza di studi scientifici sull’eventuale efficacia della quarta o quinta dose sulle varianti, non ha disposto, allo stesso tempo, il rientro al lavoro dei sanitari sospesi effettuando un tampone molecolare giornaliero o ogni 48h;
– perché il Governo, in assenza di studi scientifici sull’eventuale efficacia della quarta o quinta dose sulle varianti, non ha disposto, allo stesso tempo, il rientro al lavoro dei sanitari sospesi e, nelle more guariti, effettuando un tampone molecolare giornaliero o ogni 48h;
– perché il Governo, dunque, per quanto esposto, in assenza di studi scientifici sull’eventuale efficacia della quarta o quinta dose sulle varianti, non ha disposto il rientro al lavoro dei sanitari sospesi con le modalità su indicate, prevedendo l’assunzione di sanitari Ucraini e lasciando, di fatto, senza stipendio quelli italiani, definiti “eroi”  all’inizio della pandemia, in un momento di crisi economica?
– perché il Governo, in assenza di studi scientifici sull’eventuale efficacia della quarta o quinta dose sulle varianti, non ha disposto, allo stesso tempo, il rientro al lavoro dei sanitari sospesi che, a seguito di reazione avversa, non correlata, non hanno potuto eseguire altri richiami vaccinali?
– perché il Governo, in ogni caso, come deciso da recenti pronunce dei Tribunali amministrativi italiani, in un momento emergenziale, non ha invitato gli ordini  professionali a non eseguire le sospensioni dei sanitari, onde consentire il supporto a distanza, senza contatto con i pazienti, impedendo l’assistenza da remoto a migliaia di malati anche covid?
UCDL, per quanto esposto, invita il Governo e il Ministero della Salute a rispondere, con urgenza, alle predette domande, preannunciando che, in difetto, in data 29 marzo 2022, alle ore 11.00, con una delegazione di sanitari, si porterà innanzi al Ministero della Salute, in Roma alla Via lungotevere Ripa n. 1, al fine di chiedere i dovuti  chiarimenti nell’interesse dei sanitari e della cittadinanza italiana a tutela della salute pubblica.
UCDL – Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà
Il Presidente Avv. Erich Grimaldi

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