La Corte di Cassazione conferma: per la revoca della patente di un omicidio stradale non aggravato, il giudice deve motivare la decisione
10 Luglio 2024 – 16:00
Un omicidio stradale senza le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di droghe non prevede automaticamente la sanzione accessoria della revoca della patente. E se un giudice decide di applicarla, è tenuto a motivare la decisione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, confermando altre sentenze dello stesso tenore, chiamata in causa da un automobilista a cui era stato revocato il documento di guida a seguito della condanna per omicidio stradale ‘semplice’ senza fornirgli alcuna motivazione.
OMICIDIO STRADALE: QUANDO SI APPLICA LA REVOCA
In base alla normativa italiana, chi commette uno dei reati stradali contemplati dall’articolo 222 del Codice della Strada, ma non ulteriormente aggravati dall’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, può soggiacere alla sanzione amministrativa accessoria tanto della sospensione quanto della revoca della patente di guida. La scelta si fonda su un accertamento di fatto e su un giudizio prognostico affidato al decidente,
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