Concorsi pubblici, come cambiano i test dopo la recente riforma

Con il DPR 16 giugno 2023, n. 82, il Governo ha attuato significativa riforma delle procedure di accesso al pubblico impiego, modificando diversi aspetti della normativa precedentemente in vigore. In sostanza, l’esecutivo ha aggiornato alcuni punti del Regolamento in vigore dal 1994; le nuove disposizioni stabiliscono che i concorsi pubblici, mediante i quali le pubbliche amministrazioni procedono all’individuazione delle risorse da assumere, devono essere “orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze  qualificate”, mediante un iter che può essere ‘per esami’, ‘per titoli ed esami’ o assumere la forma del ‘corso-concorso’.

Tra gli aspetti interessati dalla riforma, vi sono quindi i test di valutazione (i cosiddetti ‘quiz’) e, più in generale, le modalità della selezione alla quale si sottopongono i candidati idonei.

Cosa dispone il testo della riforma: selezioni e requisiti

Il Decreto stabilisce, anzitutto, che ogni concorso deve svolgersi secondo modalità in grado di garantire “l’imparzialita’, l’efficienza,  l’efficacia  nel soddisfare i fabbisogni dell’amministrazione reclutante e la celerità di espletamento”. Pertanto, nel caso in cui sia necessario, l’ente che attiva il bando di concorso può far ricorso a “sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriale”.

Salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni”  – si legge all’articolo 4 – decade il limite di età per la partecipazione ai concorsi banditi dagli enti della pubblica amministrazione.

Partecipazione e svolgimento delle prove

La recente riforma introduce anche nuove modalità di partecipazione ai concorsi pubblici, che sarà possibile “esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento”, ovvero la piattaforma InPA (raggiungibile all’indirizzo www.InPA.gov.it) , che verrà utilizzata anche per la pubblicazione dei bandi di concorso in luogo dell’apposita sezione della Gazzetta Ufficiale.

Al fine di garantire la massima partecipazione, per i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento viene prevista la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di adottare “strumenti compensativi” per ridurre le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo; in aggiunta, i partecipanti con tali disturbi potrebbero usufruire di più tempo per completare le prove somministrate in fase di selezione.

Per i ruoli a concorso di carattere non apicale (alti funzionari o dirigenti, ad esempio),  l’amministrazione reclutatrice potrà approntare procedure di selezione che prevedano la sola prova scritta, da integrare con la valutazione dei titoli di merito del candidato. Di conseguenza, in casi del genere assume una notevole importanza lo studio propedeutico al test scritto, che può essere ottimizzato utilizzando le banche dati dei quiz concorsi pubblici disponibili su un portale specializzato come concorsipubblici.com. Inoltre, le prove per “profili iniziali e non specializzati, come disposto dal Decreto, dovranno dare “particolare rilievo all’accertamento delle capacita’ comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle  attitudini”, al fine di “accertare il possesso delle  competenze, intese come insieme delle  conoscenze e delle  capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti”. È probabile, quindi, che in questo genere di procedura buona parte della prova scritta sia composta da test psico-attitudinali anziché da quesiti di natura tecnica o teorica.

Lo svolgimento delle prove orali, invece, dovrà essere in presenza, in un’aula aperta al pubblico in grado di garantire una “capienza idonea” e “massima partecipazione”. Qualora ciò non fosse possibile, la norma consente lo svolgimento in videoconferenza, a patto che vengano adottate soluzioni tecniche “che assicurino l’identificazione dei partecipanti, la regolarita’ e integrita’ della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità”.

Infine, il testo della riforma individua in 180 giorni l’arco di tempo massimo per la durata delle prove scritte; il mancato rispetto di tale termine deve essere giustificato da una relazione a cura della commissione esaminatrice, da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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