Il superbonus 110% semplificato: cosa cambia e perché ora basta una semplice “Cila”

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È stato eliminato l’obbligo della dichiarazione di conformità urbanistica. Via libera ai ritocchi alla misura che rendono più facile l’utilizzo dell’agevolazione. Tutte le informazioni.
Meno burocrazia per il superbonus 110%. Ora è più semplice richiedere e utilizzare lo sgravio, grazie ai ritocchi contenuti nell’emendamento all’articolo 33 bis del decreto Semplificazioni che ha ottenuto parere positivo dal governo Draghi. Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive della Camera che aveva presentato l’emendamento, ha spiegato: “Ora è chiaro che per procedere basta una semplice Cila, cioè la comunicazione di inizio lavori e non la Scia (la segnalazione certificata di inizio attività, ndr), necessaria quando l’intervento riguarda elementi strutturali. Si tratta di una svolta importante”.

Il superbonus 110% semplificato: cosa cambia

Cosa cambia rispetto a prima? Per gli interventi che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti sarà quindi sufficiente la Cila, la comunicazione di inizio lavori. Per le opere di “edilizia libera” nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento, mentre in caso di variazioni in corso d’opera basterà comunicarle a fine lavori come integrazione della stessa Cila. A conclusione dei lavori non è infine richiesta la segnalazione certificata di inizio attività. Non solo. È anche ufficiale che non c’è più l’obbligo della dichiarazione di conformità urbanistica sia in caso di superbonus 110% sia in caso di sismabonus per opere di intervento strutturale, come per esempio il rifacimento del tetto o del solaio o delle scale. La modifica libera i professionisti e i cittadini da numerosi passaggi burocratico-amministrativi.
Altre novità, poi, riguardano il cappotto termico e il cordolo anti-sismico. Il cappotto termico e il cordolo anti-sismico, d’ora in avanti, andranno in deroga alle distanze minime fra edifici previste per legge. Riguardo ai tetti fotovoltaici viene inoltre chiarito che si potranno installare i pannelli anche nei centri storici. Nello specifico i pannelli potranno essere disposti nelle “zone A” che i Comuni hanno individuato successivamente al 1968, purché si tratti di pannelli integrati e non riflettenti, che non snaturino il paesaggio.
Altra novità è che chi acquista un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione al 110% avrà trenta mesi e non più diciotto per stabilire la propria residenza nel Comune dell’immobile e pagare l’imposta di registro ridotta del 2%.
Fonte: Today.it

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