Graduatorie ad esaurimento GaE: in pubblicazione le definitive. Aggiornato

GaE graduatorie ad esaurimento: sono state aggiornate entro il 4 aprile e in questi giorni gli Uffici Scolastici avviano la pubblicazione delle provvisorie per eventuali reclami. Le graduatorie definitive saranno utilizzate per il 50% dei ruoli da assegnare per l'anno scolastico 2022/23 (laddove le Gae sono vuote, i posti potranno essere attribuiti al concorso) e per le supplenze (eventuali) al 31 agosto e 30 giugno 2023. L'articolo Graduatorie ad esaurimento GaE: in pubblicazione le definitive. Aggiornato sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

GaE graduatorie ad esaurimento: sono state aggiornate entro il 4 aprile e in questi giorni gli Uffici Scolastici avviano la pubblicazione delle provvisorie per eventuali reclami. Le graduatorie definitive saranno utilizzate per il 50% dei ruoli da assegnare per l’anno scolastico 2022/23 (laddove le Gae sono vuote, i posti potranno essere attribuiti al concorso) e per le supplenze (eventuali) al 31 agosto e 30 giugno 2023.

Le graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente ed educativo avranno validità per il biennio 2022/23 e 2023/24, in conseguenza di quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe 2022 (nonostante nella domanda prodotta si parli di triennio).

Gli aspiranti già inseriti in I, II e III fascia e quelli inseriti nella fascia aggiuntiva hanno potuto presentare domanda di:

  • aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
  • permanenza in graduatoria (quindi senza aggiornare il punteggio) a pieno titolo o con riserva ovvero lo scioglimento della stessa;
  • reinserimento in graduatoria, in quanto cancellati nei bienni/trienni precedenti per non aver presentato domanda;
  • trasferimento da una provincia ad un’altra.

Le graduatorie ad esaurimento (provvisorie) valide per l’anno scolastico 2022/23

ABRUZZO

Chieti e PescaraTeramo

CALABRIA

CrotoneVibo ValentiaReggio Calabriaintegrazione Vibo ValentiaCatanzaro

CAMPANIA

CasertaBenevento NapoliAvellino

EMILIA ROMAGNA

Ravenna–  FerraraParmaForlì CesenaRiminiReggio EmiliaPiacenza

BolognaModena

FRIULI VENEZIA GIULIA

TriestePordenoneUdineGorizia

LAZIO

LatinaRietiFrosinone

LIGURIA 

GenovaImperiaLa Spezia

LOMBARDIA 

MilanoBresciaComoSondrioBergamoMantovaMonza e Brianza

CremonaVarese

MARCHE 

Pesaro UrbinoAscoli Piceno e FermoMacerata

MOLISE

Campobasso

PIEMONTE

Verbano Cusio OssolaAlessandriaAstiBiellaTorinoVercelli

PUGLIA

BariTarantoFoggia

SARDEGNA

SassariNuoroOristano

SICILIA

CataniaPalermoRagusaCaltanissetta EnnaTrapani

TOSCANA 

LivornoFirenze GrossetoLucca e Massa CarraraSienaPrato

PisaPistoia

UMBRIA

Terni

VENETO

VicenzaRovigoVenezia

Reclamo avverso le graduatorie provvisorie

Avverso le graduatorie provvisorie gli aspiranti potranno presentare reclamo.

La graduatoria si intende provvisoria quando viene pubblicata ufficialmente sul sito dell’ufficio Scolastico. La “lavorazione” che si visualizza su Istanze online non è da intendere come dato ufficiale prima del decreto di pubblicazione da parte dell’ufficio preposto.

I motivi per presentare reclamo sono i seguenti:

  • errata attribuzione del punteggio di servizio o titoli culturali
  • mancato reinserimento in graduatoria
  • mancato scioglimento riserva
  • posizione in graduatoria.

Il reclamo va presentato da parte dei candidati all’Ufficio che ha gestito la domanda, entro 5 giorni dalla pubblicazione delle provvisorie (attenzione ad eventuali tempistiche pubblicate dai singoli Uffici Scolastici,  e alle modalità di trasmissione del modello di reclamo). 

Il medesimo Ufficio può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

MODELLO DI RECLAMO

utilizzabile se l’Ufficio Scolastico non ne propone uno specifico.

Graduatorie definitive

Dopo l’esame dei reclami gli uffici scolastici pubblicheranno gli elenchi definitivi e quelli saranno quelli utilizzabili per l’anno scolastico 2022/23.

Naturalmente essi potranno ancora subire delle modifiche, come il depennamento dei diplomati magistrale in seguito alle sentenze del contenzioso per l’inserimento in GaE.

N.B. L’articolo è in aggiornamento ed è puramente indicativo. Le indicazioni ufficiali fanno riferimento esclusivamente ai rispettivi siti degli Uffici Scolastici.

Alcuni Uffici scolastici iniziano a pubblicare le definitive:

ABRUZZO

Chieti e PescaraTeramo

CALABRIA

Vibo Valentia

CAMPANIA

NapoliAvellinoBeneventoSalerno

EMILIA ROMAGNA

Rimini-Forlì CesenaReggio EmiliaParmaPiacenzaBologna

Ravenna

FRIULI VENEZIA GIULIA

PordenoneUdineGorizia

LAZIO

ViterboRietiLatinaFrosinone

LIGURIA

GenovaLa Spezia

LOMBARDIA

SondrioComoBergamoLodiMantovaBresciaMilano

MARCHE

Ascoli Piceno

MOLISE

CampobassoIsernia

PIEMONTE 

CuneoAstiBiellaVercelliAlessandriaTorino

PUGLIA

LecceFoggiaBrindisiBrindisi aggiornate

SARDEGNA

SassariOristanoCagliari

SICILIA

CataniaPalermoRagusaMessinaAgrigentoCaltanissetta ed Enna

TOSCANA

GrossetoFerraraPisaLuccaMassaSiena

VENETO

RovigoTrevisoBelluno

UMBRIA

TerniPerugia

Alcune regole per la valutazione

  • sono valutati i titoli e i servizi conseguiti dopo il 16 maggio 2019 ed entro il 4 aprile 2022 ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la predetta data del 16 maggio 2019;
  • si ridetermina il punteggio già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, nel caso in cui l’interessato abbia chiesto la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole;
  • è prevista la valutazione doppia dei servizi prestati nelle piccole isole e negli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, nel periodo che va dall’a.s. 2003/04 al 31 agosto 2007;
  • è prevista la valutazione dei servizi prestati nelle scuole, statali o riconosciute, dei Paesi UE (servizi equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nella UE);
  • il servizio militare e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati, solo se prestati in costanza di nomina;
  • la somma dei nuovi titoli a quelli già valutati nei trienni/bienni precedenti non può superare i 30 punti previsti dalla lettera C delle tabelle di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1) e di III e IV fascia (Allegato 2). Tale limite riguarda la sezione “Altri titoli”;
  • non è possibile spostare i punteggi già attribuiti, ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad un’ altra;
  • il servizio su posto di sostegno, se prestato con il prescritto titolo di specializzazione, è valutato, a scelta dell’interessato, in una delle GaE del medesimo grado di istruzione, in cui l’interessato è inserito, indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato;
  • il servizio su posto di sostegno, se prestato senza il prescritto titolo di specializzazione, è valutato obbligatoriamente nella graduatoria da cui è arrivata la nomina.

Specializzazione sostegno non viene valutata come altro titolo

Attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2022

Le supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sono attribuite dalle GaE e, in subordine, dalle GPS.

Ecco le sanzioni per rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono dello stesso che il Ministero ha inserito nella BOZZA dell’ordinanza.

Ecco le sanzioni per rinuncia, mancata presa servizio e abbandono [ANTEPRIMA BOZZA]

 

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