
Fotovoltaico in aree vincolate? Non serve il permesso per installare i pannelli solari (al contrario del cappotto termico)
Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 778/2024, ha chiarito che, in area con vincolo paesaggistico, l’installazione di pannelli fotovoltaici può avvenire senza necessità di permessi, mentre interventi come il cappotto termico possono essere limitati per ragioni paesaggistiche. Il caso in questione ha coinvolto un proprietario che desiderava effettuare lavori di efficientamento energetico su un...
Tar Lombardia: in aree protette, il fotovoltaico è consentito senza permessi, ma il cappotto termico può subire limitazioni per preservare il paesaggio: la sentenza conferma disparità di trattamento per la tutela degli edifici storici
@Pixabay
Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 778/2024, ha chiarito che, in area con vincolo paesaggistico, l’installazione di pannelli fotovoltaici può avvenire senza necessità di permessi, mentre interventi come il cappotto termico possono essere limitati per ragioni paesaggistiche. Il caso in questione ha coinvolto un proprietario che desiderava effettuare lavori di efficientamento energetico su un immobile situato all’interno di un parco protetto.
Il contenzioso nasce il 4 febbraio 2022, quando il proprietario presenta una Scia per installare pannelli fotovoltaici e coibentare l’edificio tramite cappotto esterno. Tuttavia, la Commissione per il paesaggio e la Soprintendenza hanno espresso pareri contrastanti. Mentre il cappotto è stato approvato con specifiche restrizioni per non alterare la linearità dell’edificio, il fotovoltaico ha ricevuto un netto rifiuto.
Decreto Energia e liberalizzazione del fotovoltaico: un impianto senza permessi
La posizione della Soprintendenza si è scontrata con le novità introdotte dal
LaCittaNews è un motore di ricerca di informazione in formato magazine, aggrega e rende fruibili, tramite le sue tecnologie di ricerca, in maniera automatica, gli articoli più interessanti presenti in Rete. LaCittaNews non si avvale di nessuna redazione editoriale. => DISCLAIMER