BERGAMO – Un dipendente di 50 anni, affetto da sclerosi multipla e da una sintomatologia ansiosa, è stato licenziato dopo essere stato sorpreso a giocare a calcetto durante un periodo di malattia. Il Tribunale di Bergamo ha però ritenuto illegittimo il provvedimento disciplinare, stabilendo che l’attività sportiva non era incompatibile con le condizioni di salute dell’uomo né idonea a rallentarne il percorso di guarigione. All’ex lavoratore è stato riconosciuto un risarcimento di 72mila euro.
Il caso riguarda un quadro di un’azienda metalmeccanica della provincia di Bergamo. Dopo la diagnosi di sclerosi multipla, accompagnata da problemi di natura ansiosa, l’uomo era stato posto in malattia. L’azienda aveva incaricato un investigatore privato di seguirlo e aveva documentato la sua partecipazione ad alcune partite amatoriali di calcio a cinque.
Sulla base di quegli accertamenti, il datore di lavoro aveva prima disposto una sospensione disciplinare e poi, nel marzo 2024, aveva proceduto con il licenziamento per giusta causa. La vicenda è così arrivata davanti al giudice del lavoro.
La valutazione del Tribunale
Nel corso del procedimento è stata disposta una consulenza tecnica. Il medico legale nominato dal Tribunale ha escluso che il calcetto fosse incompatibile con la patologia del dipendente o potesse aggravare il suo stato di salute e ritardare la ripresa. Per il giudice, dunque, non era sufficiente il fatto che il lavoratore praticasse sport durante l’assenza dal lavoro: andava verificato, caso per caso, se quell’attività fosse in contrasto con le ragioni cliniche della malattia o dannosa per il recupero.
La sentenza ribadisce quindi che lo svolgimento di un’attività personale o sportiva durante la malattia non determina automaticamente una violazione disciplinare. Il comportamento può assumere rilievo quando dimostra che la malattia è simulata, risulta oggettivamente incompatibile con la patologia certificata oppure è tale da compromettere o prolungare la guarigione. Circostanze che, secondo il Tribunale, non sono emerse nel caso esaminato.
Risarcimento senza reintegro
Il giudice non ha tuttavia disposto il reintegro del cinquantenne in azienda. Nella vicenda era infatti presente un’altra contestazione disciplinare, relativa all’allontanamento del lavoratore dall’ufficio il 16 febbraio 2024, episodio che l’uomo aveva collegato a un momento di difficoltà emotiva. Il fatto non è stato ritenuto abbastanza grave da legittimare il licenziamento per giusta causa, ma ha inciso sulla decisione di non ordinare il ritorno nel precedente posto di lavoro.
All’ex dipendente sono state riconosciute dodici mensilità da 6mila euro lordi ciascuna, per un importo complessivo di 72mila euro. Nel frattempo, secondo quanto riferito dalle ricostruzioni della vicenda, l’uomo avrebbe già trovato una nuova occupazione.

