Rimborso per i rider che usano un mezzo proprio: forma il reddito?
Il rimborso chilometrico corrisposto ai rider che, su richiesta del datore di lavoro, utilizzano un mezzo proprio per effettuare le consegne è irrilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, in altri termini non è imponibile ai fini Irpef. È questa la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello di una società che opera nel settore del food delivery.
COME FUNZIONA IL RIMBORSO CHILOMETRICO PER I RIDER
Uno dei modelli organizzativi adottati da tale società si basa sull’utilizzo da parte dei rider (assunti con contratto di lavoro subordinato) del proprio mezzo di trasporto: auto, moto, e-bike o bici tradizionale. L’accordo stipulato con le sigle sindacali prevede, a favore dei rider che usano un proprio veicolo durante il turno per l’esecuzione delle consegne, un’indennità a titolo di ‘rimborso chilometrico’ a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (carburante o energia, usura del veicolo, manutenzione, assicurazione, ecc.). Per determinare l’importo del rimborso la società adotta criteri oggettivi (tipo di veicolo utilizzato, tabelle ACI, calcolo dei km percorsi, ecc.) tenendo conto della quota dei costi
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