È possibile il fermo amministrativo di un’auto contestata? L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può inibire l’utilizzo della vettura al cointestatario che non ha nessun debito col fisco? Sono domande che ricorrono spesso e che non trovano sempre una risposta univoca. Tuttavia una sentenza emessa nel 2017 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che ha fatto giurisprudenza, sembra aver chiarito meglio la questione, segnando un decisivo punto a favore del cointestatario non debitore.
Che cos’è Fermo su auto cointestata Sentenze favorevoli Cointestazione fittizia FAQ con domande frequenti CHE COS’È IL FERMO AMMINISTRATIVO
La legge italiana prevede che in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale nei termini concessi, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione possa disporre tra le altre cose il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico. A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salda il proprio debito e provvede a cancellarne l’iscrizione dal PRA. Il veicolo in fermo amministrativo non può circolare (e se circola è prevista
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