In base al Codice della Strada, qualora una violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale dev’essere notificato all’effettivo trasgressore o ad altro soggetto obbligato in solido entro 90 giorni dall’accertamento (360 per i residenti all’estero). Se l’identificazione del trasgressore o dei soggetti obbligati avviene successivamente alla commissione della violazione, la notifica può essere effettuata agli stessi entro 90 giorni (o 360) dalla data in cui è stato possibile provvedere alla loro identificazione. Allo stesso tempo l’articolo 201 comma 5 CdS precisa che l’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue nei confronti del soggetto a cui la notifica non sia stata effettuata nel termine prescritto. Quindi la multa notificata dopo 90 giorni (o 360 per l’estero) dall’accertamento dell’infrazione o dall’identificazione del o dei trasgressori è inefficace, salvo circostanze particolari che andiamo a scoprire.
MULTA NOTIFICATA DOPO 90 GIORNI: MANCATO AGGIORNAMENTO PROPRIETÀ O RESIDENZA
Se viene effettuata la notifica del verbale all’intestatario del certificato di proprietà o del documento unico del veicolo coinvolto nella violazione al CdS, ma costui, presentando la relativa documentazione, dimostra che alla data dell’accertamento


