ROMA – La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una parte dell’articolo 131-bis, terzo comma, numero 3, del codice penale, nella misura in cui escludeva in modo automatico la possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto nei procedimenti per tentata estorsione non aggravata, prevista dall’articolo 629, primo comma.
La decisione è contenuta nella sentenza n. 44, depositata oggi. La questione era stata sollevata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia e dal Tribunale di Cassino, sezione penale, nell’ambito di procedimenti relativi a episodi di tentata estorsione. In tali casi, i giudici avevano ritenuto possibile applicare la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, tenuto conto delle modalità della condotta e della limitata offensività concreta. Tuttavia, la norma vigente impediva questa valutazione, escludendo in radice tale possibilità.
Secondo i giudici rimettenti, questa preclusione determinava una violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, poiché introduceva un trattamento differenziato rispetto a fattispecie analoghe, come la rapina. Infatti, mentre per il reato di estorsione la non punibilità per particolare tenuità è sempre esclusa, per la rapina essa è preclusa solo nelle ipotesi aggravate, risultando quindi astrattamente applicabile nei casi meno gravi.
Il Tribunale di Cassino aveva inoltre prospettato una violazione dell’articolo 27 della Costituzione, evidenziando come l’impossibilità di valutare la tenuità del fatto impedisse al giudice di modulare la risposta sanzionatoria in modo individualizzato e coerente con la finalità rieducativa della pena.
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative al delitto consumato di estorsione non aggravata, in quanto nei procedimenti esaminati si discuteva esclusivamente di tentativo. Diversamente, ha ritenuto fondata la censura riguardante la disparità di trattamento proprio con riferimento alla tentata estorsione. Pur riconoscendo al legislatore un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei casi in cui può operare la causa di non punibilità, la Corte ha sottolineato che tale discrezionalità incontra il limite della manifesta irragionevolezza. Ed è proprio questo limite a risultare superato nella disciplina esaminata.
Estorsione e rapina, infatti, presentano tratti comuni rilevanti: entrambe sono fattispecie contro il patrimonio realizzate mediante violenza o minaccia, hanno carattere plurioffensivo e tutelano sia i beni patrimoniali sia la libertà di autodeterminazione della persona. Inoltre, sono punite con pene analoghe. Anche la giurisprudenza costituzionale aveva già evidenziato questa vicinanza, introducendo per entrambe l’attenuante del fatto di lieve entità. Le differenze esistenti tra i due reati, come il diverso grado di pressione esercitata sulla vittima o l’oggetto della condotta, non sono state ritenute sufficienti a giustificare una disciplina così diversa in tema di particolare tenuità del fatto. Risulta quindi irragionevole consentire tale valutazione per la tentata rapina non aggravata e negarla invece per la tentata estorsione nelle stesse condizioni.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha concluso che impedire al giudice di valutare in concreto la lieve entità dell’offesa determina una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. Per questo motivo ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte censurata, ritenendo assorbite le ulteriori questioni relative all’articolo 27.



