Privacy, stop del Garante a riconoscimento facciale e occhiali smart. Aperte due istruttorie

Nuova istruttoria del Garante della Privacy. L’Autorità ha aperto un’istruttoria nei confronti del Comune di Lecce, che ha annunciato l’avvio di un sistema che prevede l’impiego di tecnologie di riconoscimento facciale. In base alla normativa europea e nazionale, ha ricordato l’Autorità, il trattamento di dati personali realizzato da soggetti pubblici, mediante dispositivi video, si legge […] L'articolo Privacy, stop del Garante a riconoscimento facciale e occhiali smart. Aperte due istruttorie sembra essere il primo su Secolo d'Italia.

Nuova istruttoria del Garante della Privacy. L’Autorità ha aperto un’istruttoria nei confronti del Comune di Lecce, che ha annunciato l’avvio di un sistema che prevede l’impiego di tecnologie di riconoscimento facciale. In base alla normativa europea e nazionale, ha ricordato l’Autorità, il trattamento di dati personali realizzato da soggetti pubblici, mediante dispositivi video, si legge in una nota del Garante della protezione dei dati personali, è generalmente ammesso se necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Ma i Comuni, ha sottolineato il Garante, possono utilizzare impianti di videosorveglianza, solo a condizione che venga stipulato il cosiddetto “patto per la sicurezza urbana tra Sindaco e Prefettura”.

Privacy, in Italia non è consentito l’uso di sistemi di riconoscimento facciale

Inoltre, fino all’entrata in vigore di una specifica legge in materia, e comunque fino al 31 dicembre 2023, in Italia non sono consentiti l’installazione e l’uso di sistemi di riconoscimento facciale tramite dati biometrici, a meno che il trattamento non sia effettuato per indagini della magistratura o prevenzione e repressione dei reati. La moratoria nasce dall’esigenza di disciplinare requisiti di ammissibilità, condizioni e garanzie relative al riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità.

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Il Comune dovrà quindi fornire all’Autorità una descrizione dei sistemi adottati, le finalità e le basi giuridiche dei trattamenti, un elenco delle banche dati consultate dai dispositivi e la valutazione d’impatto sul trattamento dati, che il titolare è sempre tenuto ad effettuare nel caso di “sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico”.

L’invito al rispetto delle garanzie previste

L’Autorità ha messo in guardia dall’uso di dispositivi video che possano comportare, anche indirettamente, un controllo a distanza sulle


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